Data di pubblicazione: 15/04/2026
In premessa è utile chiarie che i permessi previsti dall’art.33 della legge 104/92 non vanno confusi. Il comma 3 è riferito ai canonici tre giorni di permesso per assistenza al familiare disabile con connotazione di gravità mentre, il comma 6, invece, è riferito ai permessi per il lavoratore disabile con connotazione di gravità per sé stesso. Il lavoratore disabile per sé stesso può usufruire alternativamente (in genere un mese per un altro) dei tre giorni di permesso retribuito (art. 33. comma 3) oppure, di ore di permesso orario giornaliero. Al riguardo, la scelta della prima o della seconda soluzione è un atto unilaterale del lavoratore, per il quale il Dirigente non ha nessun poter discrezionale. Per consolidata giurisprudenza e regola, la scelta in ore è equiparata al riposo per allattamento (circolari INPDAP n. 49 del 2000 e n. 33 del 2002, circolare INPS n. 139 del 2002, prot.16866 del 28/06/2007 e 3114 del 07/08/2018) e, come tale, è prevista analoga distribuzione: - due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, - un’ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore. In genere, la scelta dell'interessato, lavoratore dipendente sia con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (in riferimento al rapporto contrattuale in essere), è proprio quella della riduzione oraria giornaliera. Anche la scelta di poter usufruire in ore i 3 giorni di permesso mensile per assistenza al familiare è sempre un atto unilaterale ma, solo per il personale ATA, con esclusione dei docenti, il CCNL all’art. 68 commi 1-2-3 riconosce la possibilità di poterli frazionare in ore con l limite massimo è di 18 ore mensili su un orario dei 36 ore settimanali. Per quanto chiarito e in risposta al quesito, è facoltà della docente richiedere la riduzione oraria di lavoro giornaliera per applicazione del comma 6 dell’att. 33 della legge 104/92, opzione in generale richiesta dagli interessati e, in questo caso non è previsto nessun limite massimo. Quindi, volendo fare un esempio, 1 ora al giorno di permesso, per un orario inferiore alle 6 ore, per 5 giorni alla settimana, sarebbero 5 ore moltiplicato 4 settimane sarebbero 20 ore. Viceversa, il personale docente è escluso per contratto dalla possibilità di poter frazionare in ore i canonici tre giorni mensili per assistenza al familiare (art. 33, comma 3).
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Data di pubblicazione: 15/04/2026
Con la presente si sottopone un quesito riguardante la compatibilità di un’attività extra-istituzionale richiesta da una docente in servizio presso questo Istituto...
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Data di pubblicazione: 15/04/2026
Preliminarmente, si ritiene che sia necessario provvedere, qualora ciò non sia già avvenuto, a regolarizzare il sistema di rilevazione presenze, introducendo sistemi di marcatura elettronica (badge, marcatempo). Occorre, inoltre, adottare procedure scritte per l'autorizzazione del lavoro straordinario, da parte del dirigente o - secondo quanto previsto nella relativa direttiva - del DSGA. Per quanto riguarda le ferie, si consiglia di predisporre piani che prevedano, salva l'effettiva presenza di esigenze di servizio, la loro integrale fruizione nell'anno scolastico, in modo da azzerare o comunque fortemente ridurre le ferie non godute da recuperare nell'anno scolastico successivo. Data la riferita situazione pregressa, si consiglia inoltre di istruire il personale sulle nuove procedure e richiedere rendicontazioni periodiche (mensili/trimestrali) delle presenze e degli eventuali recuperi. Ciò premesso, al fine di accertare il diritto del dipendente di recuperare ferie non godute o di fruire di permessi a recupero di prestazioni straordinarie, occorre precisare che la disciplina dell'onere della prova va così distinta: - per quanto riguarda le ferie, la prova della loro fruizione incombe sul datore di lavoro (Cass., ordinanza n. 16603 del 14 giugno 2024). È dovere di quest'ultimo, infatti, dimostrare di aver messo il dipendente in condizioni di fruire delle ferie e tenere ordinati i registri delle presenze; se ciò in passato non è avvenuto, si tratta di un inadempimento che lo stesso datore di lavoro non può far ricadere sul dipendente. Ciò, come appare ovvio, indipendentemente da chi, pro-tempore, sia dirigente dell'istituzione scolastica; - nel diverso caso della fruizione di permessi a recupero di prestazioni svolte oltre l'orario d'obbligo, al contrario delle ferie, l'onere della prova, ovvero dimostrare di aver compiuto attività aggiuntive da recuperare, spetta al lavoratore (Trib. Bari, sentenza n. 6295 del 27 aprile 2010; Cass., ordinanza n. 30739 del 29 novembre 2024). La Cassazione, in particolare, ha affermato che: "In tema di lavoro straordinario, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il relativo compenso grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice". In mancanza di tale prova, il recupero deve pertanto essere negato dal datore di lavoro. Da quanto sopra, appare dunque che, se la ricostruzione delle presenze del pregresso anno scolastico si presenta difficoltosa e il dirigente non riesce a reperire la prova della fruizione delle ferie che il dipendente dichiara di non aver goduto, il loro recupero debba essere concesse. Al contrario, non appare dovuta la concessione di permessi a recupero di attività oltre l'orario d'obbligo, delle quali non consti la prova della relativa prestazione. Si osserva, comunque, che l'amministrazione, per esigenze di servizio, può sempre negare i permessi a recupero, optando per il loro pagamento come ore di straordinario - ove ciò sia possibile, in relazione alle risorse disponibili e in base ai criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di istituto. Si ritiene, prima di prendere alcuna decisione, che il dirigente debba fare ogni sforzo per cercare di ricostruire quanto accaduto in passato, consultando note di servizio, richieste di ferie precedenti, firme su modulistica e quant'altro sia possibile reperire, nonché eventuali dichiarazioni testimoniali da parte di colleghi, che possano confermare turni, sostituzioni e, in generale, attività svolte oltre l’orario. Utile anche un controllo nell'anagrafe del personale. In conclusione, nel caso in cui gli accertamenti di cui sopra siano infruttuosi: - nel caso della richiesta di ferie non godute, si ritiene che esse vadano concesse, se l'amministrazione non è in grado di dimostrarne l'avvenuta fruizione; - nel caso della richiesta di permessi a recupero, si ritiene che tale recupero debba essere negato, ove non risulti agli atti della scuola l'effettiva prestazione di attività oltre l'orario d'obbligo non ancora recuperate. Ove tale prova sia reperita, in alternativa al recupero, l'amministrazione, valutate le esigenze di servizio, potrà anche - ove possibile - procedere alla liquidazione del lavoro straordinario prestato.
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Data di pubblicazione: 15/04/2026
Gentili, sono un Dirigente Scolastico a cui il genitore di un alunno di una classe xxxx primaria, di particolare difficile gestione sia l'alunno che la classe, ha presentato...
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Data di pubblicazione: 15/04/2026
La docente che beneficia della L. 104/1992 (art. 3, comma 3) per sé, in quanto persona con disabilità in situazione di gravità, ha diritto, ai sensi dell’art. 33 co. 6 della L. 104/92, a scegliere tra due modalità di agevolazione: i permessi orari giornalieri (comma 2) oppure i permessi in giornate intere (tre giorni al mese, comma 3). Le due modalità sono alternative e, in genere, non cumulabili nello stesso mese (art. 33, commi 2, 3 e 6; circolare Funzione Pubblica n. 8/2008). Quindi, in risposta al quesito, se la docente presta quotidianamente un orario di servizio inferiore a 6 ore al giorno, ha diritto a 1 ora di permesso retribuito per ciascuna giornata lavorativa in cui è in servizio, viceversa se ha un orario di lavoro pari o superiore a 6 ore avrà diritoo a due ore. La richiesta di «riduzione oraria di servizio giornaliero (1 ora)» è legittima e va concessa, salvo diversa scelta dell’interessata. - Le ore di permesso sono rapportate all’orario effettivamente prestato in ciascuna giornata: non si calcolano su un monte teorico e, se non fruite, si perdono e, non possono esere cumulate in una unica giornata. La singola giornata di permesso alternativa al permesso orario, come evidenziato, rientra a tutti gli effetti nel computo dei tre giorni di permesso mensile stabiliti dall'art. 33 comma 3 della stessa legge 104/92.
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Data di pubblicazione: 14/04/2026
Un docente chiede congedo parentale dall'08/04/2026 al 22/04/2026 e dal 27/04/2026 al 30/04/2026. Giovedì 23 aprile la scuola sarà chiusa...
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Data di pubblicazione: 14/04/2026
Gentile Utente, in merito alla richiesta di questo congedo, come per altre analoghe risposte, in premessa una breve sintesi delle attuali condizioni soggettive e oggettive. Il congedo straordinario biennale di cui al quesito, per assistere un familiare, persona con disabilità grave è disciplinato dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001. La giurisprudenza amministrativa, la circolare della Funzione Pubblica e le indicazioni INPS richiamano un ordine di priorità e condizioni inderogabili (convivenza; mancanza, decesso o patologie invalidanti degli aventi diritto di grado superiore). Per legge, questo preciso e inderogabile ordine di priorità è così suddiviso: 1. il coniuge convivente, la parte dell’unione civile e i conviventi di fatto della persona disabile in situazione di gravità; 2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Nel caso specifico la richiesta del congedo è riferita alla nonna che, nel grado di parentela in linea retta ai sensi dell’art. 75 del codice civile è di secondo grado e, nella scala dei familiari avente diritto è al quinto posto. La richiesta del congedo è subordinata alle seguenti e inderogabili condizioni soggettive e oggettive: a) Il familiare la nonna, è soggetto disabile con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 oggi, ai sensi degli art. 3-4 del D.lgs. 62/2024, definita persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo b) Assenza di ricovero a tempo pieno presso strutture pubbliche o private fatte salve alcune eccezioni c) Essere conviventi. Unica eccezione i genitori per i figli e, non viceversa. Al riguardo, la nuova formulazione dell'art. 42 prevede che il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. La Funzione Pubblica già nella circolare n. 1 del 1 febbraio 2012, tuttora attuale alla quale si fa riferimento, ha fornito per il comparto del pubblico impiego le indicazioni operative comuni per tutte le amministrazioni, scuola compresa. Di questa circolare, in calce, sono evidenziati sinteticamente alcuni punti fondamentali e, in particolare come precisato prima, le relative eccezioni a scalare per gli altri soggetti individuati dalla norma: mancanza, decesso, patologie invalidanti. Per quello che concerne il concetto della convivenza la citata circolare precisa che:” Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989). In linea con l'orientamento già espresso in precedenza, al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno. Sempre al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. Le amministrazioni disporranno per gli usuali controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000). Mentre, per quanto concerne la “mancanza”, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, invece, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. Non è considerato come eccezione avere superato i 65 anni di età. • La stessa circolare, per quello che concerne l'inderogabilità dei soggetti avente diritto, a fronte di alcune richieste di parere sul punto, evidenzia che, poiché l'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non si ritiene derogabile e, fra questi requisiti, come precisato, uno dei requisiti essenziali è essere conviventi. • L’INPS, dopo l’abrogazione per legge del Referente Unico (D.Lgs n. 105/2022) con il messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023, ha fornito indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992, in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità. Al riguardo, l’Ente rileva che è possibile autorizzare sia la fruizione del già menzionato congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni. Ciò precisato in risposta al quesito si ritiene che, la domanda può essere accettata solo se l’interessato al congedo è l’unico convivente con la nonna, condizione che deve essere verificata dalla scuola prima dell’assenza dal servizio e confermata dallo stato di famiglia allegato alla domanda. In caso contrario, invece, in merito al figlio invalido al 70% unico possibile avente diritto prima dell’interessato in ordine di priorità, se convivente, è necessario allegare al decreto una certificazione medica che attesti una grave patologia riconosciuta ai sensi del citato DM278/2000. La situazione degli altri due figli non conviventi , viceversa, non compromette la richiesta del congedo.
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Data di pubblicazione: 14/04/2026
In relazione all’istanza di trattenimento in servizio del docente in oggetto, nonché alle osservazioni formulate dal difensore dello stesso, si rappresenta quanto segue. L’art. 509 del D.Lgs. 297/1994 e l’art. 24, comma 4, del D.L. 201/2011 (Legge Fornero) fissano il limite massimo ordinamentale per la permanenza in servizio a 67 anni di età, elevabili per l’adeguamento alla speranza di vita. L’art. 1, comma 257, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) consente invece la permanenza in servizio solo a chi non abbia ancora maturato il diritto a pensione di vecchiaia o anticipata e necessiti di raggiungere il minimo contributivo utile. Pertanto il trattenimento in servizio è finalizzato esclusivamente al conseguimento dei requisiti minimi contributivi (20 anni di contribuzione e requisito di importo soglia per coloro il cui primo accredito contributivo si colloca a partire dal 1996). Anche la circolare del Dipartimento della Funziona Pubblica n. 2/2015 recita testualmente: "Per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e, quindi, la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l’amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali. Infatti, se il totale dei 20 anni, previsto dall’articolo 24, comma 7, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, è raggiunto attraverso la somma di anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali, il dipendente potrà accedere all’istituto gratuito della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, o a quello del cumulo contributivo, di cui all’articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012. Per coloro che abbiano il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, peraltro, il collocamento potrà essere disposto solo se l’importo della pensione non risulterà inferiore all’importo soglia di 1,5 volte l’assegno sociale annualmente rivalutato (ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del citato decreto legge n. 201 del 2011)". Nel caso specifico se il docente, considerata la somma delle anzianità contributive non raggiunge il totale di 20 anni, non può essere trattenuto in servizio. Resta ferma, in via meramente teorica, la diversa ipotesi prevista dall’ordinamento previdenziale per i soggetti privi di anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996, per i quali è consentito l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento del settantunesimo anno di età con almeno cinque anni di contribuzione effettiva. Alla luce di quanto sopra, il provvedimento adottato dall’Amministrazione risulta conforme al quadro normativo vigente. Cordiali saluti
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Data di pubblicazione: 14/04/2026
Come si legge nel quesito, la richiesta dell’ex alunno è stata prodotta come esercizio del diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). In tal caso non è necessario che l’istante dimostri un “interesse qualificato” come nell’accesso documentale ex L. 241/1990: il diritto è dell’interessato. Secondo il nostro parere, l'ex alunno, in linea generale, ha ragione nel merito: la Corte di Giustizia UE (Sentenza C-434/16, caso Nowak), ha affermato che le risposte a un esame e i commenti dell'esaminatore costituiscono dati personali. Il caso di specie dà luogo a un classico conflitto tra il diritto di accesso ai dati personali (disciplinato dal GDPR), che si configura come diritto assoluto e non necessita di specifica motivazione, e il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (ex art. 97 Cost.), volto a salvaguardare l'efficienza e la funzionalità degli uffici. Infatti, l'art. 12, par. 5 del GDPR disciplina le eccezioni all'obbligo di riscontro del titolare del trattamento: “Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure b) rifiutare di soddisfare la richiesta”. L'onere di dimostrare il carattere infondato o eccessivo della richiesta ricade interamente sul titolare del trattamento. In linea di principio, la ricerca di un documento cartaceo in un archivio storico (14 anni fa circa), se non digitalizzato e difficilmente reperibile, può rientrare in questa casistica. A conferma di quanto asserito, si citano i seguenti riferimenti normativi: 1. Giurisprudenza e Pareri del Garante Premesso che il "Diritto alla Privacy" non è assoluto (Corte di Giustizia UE), nella già citata sentenza C-434/16 (Nowak), la Corte ha chiarito che l'accesso deve essere garantito, ma ha anche aperto alla possibilità di limitazioni basate sulla tutela degli interessi della PA, se il recupero dei dati comporta un onere amministrativo irragionevole. 2. Sentenza Consiglio di Stato ad. plenaria n.10/2025 Sebbene riferita all'accesso civico generalizzato (FOIA), il principio espresso dal Consiglio di Stato è spesso applicato per analogia: la PA può rifiutare l'accesso se la richiesta costringe l'amministrazione a un'attività di elaborazione o ricerca massiva che pregiudica il regolare svolgimento delle funzioni ordinarie. 3. Linee Guida del Garante Privacy (Provv. n. 521/2018) Il Garante ha spesso ribadito che il diritto di accesso ai dati personali riguarda i "dati" e non necessariamente il "documento integrale". Se l'estrazione del dato (il contenuto del tema) richiede la ricerca fisica di un fascicolo in un archivio remoto o disorganizzato, la scuola può eccepire che la richiesta è eccessiva ai sensi dell'art. 12.5 GDPR. Nella fattispecie in esame si ritiene, pertanto, che il diniego necessiti di una robusta motivazione in quanto gli atti degli esami di Stato (adesso Esami di maturità), inseriti in appositi plichi, sono (o dovrebbero essere) facilmente rintracciabili in qualsiasi archivio esistente. Inoltre, tali atti (amministrativi) sono soggetti ad un particole regime di conservazione. La questione è regolata, oltre che dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.), dalle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall’AgID con Determinazione n. 407/2020 del 9 settembre 2020 e in seguito aggiornate con Determinazione n. 371/2021 del 17 maggio 2021. Nello specifico, per le Istituzioni scolastiche, sulla scorta delle citate Linee Guida AgID, è intervenuta la Nota interministeriale n. 3868 del 10.12.2021 sulla gestione documentale, emanata congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Archivi che, in collaborazione con AgID, hanno ridefinito il modello di gestione documentale delle Istituzioni scolastiche per la corretta produzione e gestione dei documenti amministrativi. In particolare, nell’Allegato n. 4 (Massimario di conservazione e scarto per le Istituzioni scolastiche), pag. 11, per la tipologia documentaria “Elaborati delle prove scritte, grafiche per gli esami di Stato” (ID IV.10.2) sono previsti i seguenti tempi di conservazione: “ILLIMITATI nel plico dell’esame”. In conclusione, sebbene l’art. 12, par. 5 del GDPR consenta al Titolare del trattamento di respingere istanze “eccessive”, si suggerisce di dare seguito alla richiesta dell’ex studente, formulata con riferimento al GDPR, in quanto espressione di un diritto soggettivo pienamente tutelato. Peraltro, il recupero del fascicolo relativo agli Esami di Stato dell'anno scolastico xxxx/xxxx, ancorché risalente nel tempo, non appare configurarsi quale onere sproporzionato per l'Amministrazione, considerato l'obbligo di conservazione illimitata gravante sui verbali e sugli atti d'esame (plichi). Al fine di agevolare la ricerca di quanto richiesto, è sufficiente che l’istante fornisca dettagli più precisi (es. classe, sezione, commissione d'esame esatta). Per l’apertura del plico si consiglia di procedere in analogia a quanto previsto dall’art. 31 dell’O.M. n. 54/2026 per l’accesso agli atti ex Legge n. 241/90: “In caso di accoglimento delle istanze di accesso il dirigente/coordinatore, alla presenza di due membri del personale dell’istituzione scolastica, procede all’apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo”. Infine, si giudica utile citare, a titolo informativo e a conferma della pluralità di regimi giuridici applicabili all'ostensione degli atti scolastici, la recente sentenza n. 755/2025 del TAR Liguria. Tale pronunciamento asserisce il diritto di uno studente di esperire l'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) per ottenere copia del proprio elaborato della prima prova dell'Esame di Stato. Il Collegio ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione scolastica, ribadendo che tale tipologia di accesso prescinde dalla titolarità di un interesse qualificato, mirando a garantire la massima trasparenza nell'operato delle istituzioni pubbliche.
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Data di pubblicazione: 14/04/2026
Il caso in esame configura una fattispecie di collaborazione plurima (art. 35 del CCNL 2007, comparto Scuola, tuttora vigente in quanto non novellato dai successivi CCNL). Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza), nonché in conformità alle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica e alle delibere ANAC, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di comunicare al sistema PerlaPA i dati relativi agli incarichi conferiti ai propri dipendenti o a dipendenti di altre amministrazioni. Si riportano di seguito i principali adempimenti in materia di incarichi extra-istituzionali, così come disciplinati dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001: • entro quindici giorni dall'erogazione del compenso, il soggetto che ha erogato il compenso comunica all'Amministrazione di appartenenza dell’incaricato l'ammontare del suddetto compenso (comma 11); • “Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto” (comma 12); • “Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11” (comma 13). Dalla norma sopra citata si deduce che la Scuola A (di titolarità/servizio) deve comunicare all'Anagrafe delle Prestazioni l'incarico autorizzato, mentre la Scuola B (conferente) ha l'onere di comunicare alla Scuola A il compenso effettivamente corrisposto al dipendente. Esemplificazione procedurale Qualora la Scuola B (Amministrazione conferente) attribuisca l’incarico e provveda alla relativa liquidazione in favore di un dipendente in servizio presso la Scuola A (Amministrazione di appartenenza), si conferma la correttezza della seguente procedura: • La Scuola B (conferente/erogante del compenso) procede alla comunicazione prevista nei confronti dell’amministrazione di appartenenza del dipendente (Scuola A), ai sensi del comma 11; • La Scuola A (amministrazione di appartenenza), che ha autorizzato la prestazione, rimane responsabile delle comunicazioni di competenza verso il Dipartimento della Funzione Pubblica circa gli incarichi autorizzati (ai sensi del comma 12) e dell’eventuale rendiconto complessivo dei compensi per i propri dipendenti (comma 13), secondo la tempistica e le modalità previste dalla normativa. La corretta gestione della procedura richiede un coordinamento costante tra le due istituzioni scolastiche. Si rammenta che l'inosservanza dei termini di comunicazione in PerlaPA può comportare sanzioni amministrative a carico del dirigente e l'impossibilità per il dipendente di percepire il compenso (art. 53, comma 15, D.Lgs. 165/2001).
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Data di pubblicazione: 14/04/2026
Il caso riguarda uno studente ultrasedicenne, iscritto ancora in 1° classe (Sec. II grado), il quale non ha completato dieci anni di frequenza scolastica perché per ragioni di salute...
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Data di pubblicazione: 14/04/2026
L’Amministratore di Sistema (AdS) è una figura tecnica definita dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) del 27.11.2008 incaricata della gestione e manutenzione dei sistemi informatici e delle infrastrutture ICT, con potenziale accesso a dati personali. Il provvedimento del GPDP individua una funzione critica ai fini della sicurezza dei dati, imponendo obblighi stringenti su nomina, compiti, tracciamento e controllo. Nelle istituzioni scolastiche tale figura opera sotto l’autorità del Titolare del trattamento (Dirigente Scolastico), in coordinamento con il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO). Preliminarmente, occorre rilevare che non esiste una distinzione tra l’amministratore di sistema e quello di rete. L’unica figura normativamente definita, infatti, è quella dell’AdS, che raccoglie in sé le funzioni tipiche dell’amministrazione di una rete (infrastruttura, firewall, connettività, ecc.). I compiti generali, coerenti con il provvedimento del Garante e le norme correlate (Regolamento UE 679/2016 - GDPR, Codice dell’Amministrazione Digitale, Misure di sicurezza ICT emanate da AgID con la Circolare n. 2 del 18 aprile 2017), possono essere sintetizzati come di seguito. Gestione e manutenzione dei sistemi • Installazione, configurazione e aggiornamento di server, client, sistemi operativi, applicativi e gestione delle infrastrutture di rete (LAN/Wi-Fi). Gestione degli accessi • Creazione e gestione account utenti, attribuzione e revoca privilegi, implementazione del principio di least privilege (le utenze devo accedere solo ai dati di cui hanno realmente bisogno). Sicurezza informatica • Adozione di misure tecniche e organizzative adeguate (art. 32 GDPR), gestione firewall, antivirus, sistemi di protezione, monitoraggio vulnerabilità. d) Backup e continuità operativa • Pianificazione e verifica dei backup, ripristino dati (disaster recovery), supporto alla business continuity. Monitoraggio e logging • Registrazione degli accessi amministrativi, conservazione dei log per almeno 6 mesi, verifica periodica degli stessi. Supporto tecnico • Assistenza al personale scolastico e risoluzione problematiche IT. Il Provvedimento del GDPD del 27.11.2008, inoltre, impone al Titolare del trattamento obblighi molto precisi quali la designazione individuale, la verifica dei requisiti e il tracciamento delle attività dell’AdS, oltre ad una verifica periodica, almeno annuale, del suo operato. Preventivamente alla nomina, infatti, il dirigente scolastico deve valutare esperienza, affidabilità e competenze tecniche. Nel provvedimento di nomina deve essere definito l’ambito operativo e i sistemi gestiti. Devono essere registrati accessi logici ai sistemi e operazioni rilevanti. I log file devono essere protetti da modifiche. 6. Caso di affidamento a ditta esterna (D. Lgs. 36/2023) Nel caso di affidamento a operatore economico, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 rimangono, ovviamente, fermi compiti e responsabilità. Ciò che muta è esclusivamente la modalità di selezione. In tal caso si rilevano alcuni obblighi aggiuntivi quali: La nomina a Responsabile del trattamento (art. 28 GDPR) alla persona giuridica con conseguente individuazione, da parte della stessa, degli AdS. La ditta incaricata, infatti, dovrà identificare nominativamente gli AdS, comunicandolo formalmente alla Scuola. La nomina dovrà contenere adeguate clausole contrattuali a garanzia degli obblighi di riservatezza, tracciamento degli accessi, misure di sicurezza e gestione incidenti (data breach). Alla Scuola spetta la vigilanza sull’operato del fornitore.
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Data di pubblicazione: 14/04/2026
Innanzi tutto occorre precisare che diversa è la situazione e, quindi, la risposta al quesito posto a seconda della decorrenza della nomina in ruolo del docente. Vediamo le due diverse situazioni: 1) Se il docente è stato immesso in ruolo sino all’anno scolastico 2022/2023 l’anno scolastico 2016/2017 è valutabile ad anno intero ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che prevede infatti che il servizio non di ruolo sia valutato come anno scolastico intero se è prestato per almeno 180 giorni oppure se è continuativo dal 1° febbraio fino alla chiusura degli scrutini. Per far si che il SIDI valuti l’anno scolastico è necessario inserirlo come un solo periodo dal 11/01/2017 al 14/06/2017 crocettando la voce scrutini anche se il servizio è stato prestato in scuole diverse; 2) Se, invece, il docente è stato immesso in ruolo dall’anno scolastico 2023/2024 in poi il servizio si valuta per i peridi effettivamente prestati in applicazione del D.L 69/2023, convertito nella legge 103/2023.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Nel caso prospettato la supplente ha diritto alla conferma del contratto a partire dal primo giorno di ripresa delle attività didattiche dopo la sospensione cioè dal giorno 8/04 e non alla proroga durante i periodi di sospensione. Infatti la docente titolare ha sospeso il proprio periodo di congedo, rientrando in servizio con la richiesta delle ferie , riprendendo poi il congedo parentale dopo il rientro dalla sospensione. Pertanto in tal caso si applica la norma contenuta nell'art. 13, comma 12, dell'O.M. 88/2024, per il biennio 2024/2026 che prevede: "Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni."
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Occorre premettere che i docenti inviati in trasferta per attività istituzionali o come accompagnatori nei viaggi di istruzione/visite guidate, sono da considerarsi in servizio esterno a tutti gli effetti con il conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente. Detta normativa, applicabile in generale ai trattamenti di missione e relativi rimborsi spese , risulta essere la seguente: - D.I. 23/03/2011 - D.L. 31/05/2010, n. 78 - Legge 266/05 - Legge 836/73 - DPR 395/88 e ss.mm.ii. Alla luce della normativa vigente, l’esclusione dal rimborso prevista nell’originaria disposizione del R.D.L. 24/11/1938, n. 1926 (che prevedeva una generale esenzione per "impiegati e salariati dello Stato") è ampiamente superata dalle più recenti norme che disciplinano l’imposta di soggiorno che i Comuni possano istituire, regolamentare e applicare. Tale tributo, soppresso dall’art. 10 del DL. 66/1989 convertito con legge 144/1989, è stato reintrodotto e disciplinato dal Decreto legislativo n. 23/2011: la sua applicazione dipende dalla deliberazione degli enti locali e dai relativi regolamenti comunali. La norma (art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), infatti, ripristinando l'imposta di soggiorno, ha delegato ai Comuni la definizione di esenzioni specifiche tramite regolamento. La maggior parte dei regolamenti comunali prevedono esenzioni per: minori (fino a 18 anni), portatori di handicap (legge 104/92) con accompagnatore, malati e soggetti che assistono i degenti ricoverati, forze dell'ordine e residenti. Per quanto riguarda, in particolare, la rimborsabilità della tassa di soggiorno, puntuale riferimento è rinvenibile nel “ Regolamento Interno concernerete le trasferte ed il rimborso delle spese di missioni all’interno e all’estero”( https://www.mim.gov.it/documents/20182/7414469/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+DECRETI+DIPARTIMENTALI%28R%29.0000068.27-07-2023.pdf/1d296abf-8eeb-514a-c122-db8f1aa6dc98?version=1.0&t=1693392937870 ), adottato in data 27/07/2023, con decreto n. 68, dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dove, all’art. 8, comma 12, è indicato che “Si fa presente che l’onere relativo alla tassa di soggiorno potrà essere anticipato dal soggetto inviato in missione, che potrà chiederne successivamente il rimborso all’Amministrazione.” Pertanto, è opinione di chi scrive che, nel caso in cui il regolamento del comune dove il dipendente viene inviato in missione non preveda specifiche esenzioni per il personale scolastico, la tassa di soggiorno pagata all’albergo in cui il dipendente pernotta sia rimborsabile, sempre che sia indicata in fattura - o altro documento fiscale - e quindi giustificata. Dunque, in base a quanto sopra esposto, si ritiene che i docenti inviati in missione sul territorio nazionale abbiano titolo ad essere rimborsati per la spesa della tassa di soggiorno - sostenuta e documentata- nel caso in cui il regolamento comunale non preveda particolari esenzioni per il personale della scuola. Concludiamo aggiungendo che le regole generali sullo svolgimento dei viaggi di istruzione, vengono, di norma, disciplinate da apposito Regolamento, deliberato ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. e), del D.Lgs. n. 297/1994, nel quale il Consiglio di Istituto, tenuto conto delle varie disposizioni, può stabilire opportuni criteri per la copertura delle spese dei docenti accompagnatori. Segnaliamo che tale esclusione non viene più riportata nel testo Bergantini edizione 2025.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Si premette che nonostante l'art. 55-bis, comma 9-quater, D.Lgs. 165/2001 preveda che il dirigente scolastico possa irrogare sanzioni fino a dieci giorni di sospensione, per il personale docente la competenza del DS è limitata alle sole sanzioni non sospensive (censura e avvertimento scritto). La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che la competenza tra DS e UPD si determina in base alla sanzione edittale massima prevista in astratto dalla fattispecie contestata, non in base alla sanzione concretamente irrogata. Per il personale docente, dunque, il DS può irrogare solo censura e avvertimento scritto. Tutte le sanzioni sospensive, anche di un solo giorno, sono di competenza dell'UPD. Va altresì precisato che l'art. 55-quater, comma 1, lett. b), D.Lgs. 165/2001 prevede il licenziamento solo per: "assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione". Nel caso di specie si tratta solo di due assenze (una poi giustificata), sicché non sembra ricorrere l’infrazione punibile con la sanzione del licenziamento. Si deve pertanto ritenere che, probabilmente, sarebbe stato preferibile interessare con tempestiva segnalazione l’UPD, ma anche che l’irrogazione della censura non appare irragionevole (soprattutto se si tratta della prima formale contestazione di addebiti). A tal riguardo si rileva che le condotte pregresse, qualora non contestate ritualmente, sono irrilevanti dal punto di vista disciplinare. Ciò premesso, le opzioni praticabili sono essenzialmente due: il procedimento disciplinare viene portato a conclusione con l’irrogazione della censura da parte della dirigente che ha contestato l’addebito. Questa soluzione è certamente la più semplice e sgombra il campo da una serie di eccezioni procedurali che la lavoratrice non mancherebbe si sollevare in via contenziosa (ad esempio: intempestività dell'azione disciplinare, violazione del principio di invarianza dell'autorità disciplinare, violazione del diritto di difesa ecc.). La seconda consiste nella segnalazione (certamente non tempestiva ma legittima) all’UPD, tenuto conto che secondo la giurisprudenza il termine di dieci giorni è meramente ordinatorio (ossia non a pena di decadenza). Come detto, la seconda opzione appare legittima. Si richiama, al riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. lavoro, 17/10/2024, n.26936, che affermato che “il responsabile della struttura, ove si avveda, dopo la contestazione dell'addebito e una volta avviata l'istruttoria disciplinare, che la sanzione da applicare può eccedere i limiti della sua competenza, può (ed anzi deve) trasmettere gli atti all'Ufficio disciplinare, in guisa che l'esito del procedimento si compendia non solo nell'alternativa secca tra archiviazione e irrogazione della sanzione, di cui al comma 2 articolo 55 bis cit., ma anche nello sbocco prospettato come eventuale nel successivo comma 3 (i.e., trasmissione degli atti all'UPD). Una diversa interpretazione contrasterebbe con il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) che informa l'attività del datore di lavoro pubblico e con le prioritarie esigenze di graduazione della sanzione all'effettiva gravità delle infrazioni contestate, atteso che il principio della proporzionalità delle sanzioni rispetto ai fatti commessi costituisce regola valida per tutto il diritto punitivo e risulta trasfusa, per l'illecito disciplinare, nell'art. 2106 cod. civ., richiamato dall'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, anche nel testo risultante dalla novella del 2009 (v. Cass., n. 18858 del 2016; Cass., n. 5706 del 2017; Cass., n. 13865 del 2019; Cass., n. 14063 del 2019; Cass., n. 28111 del 2019)”. La medesima sentenza ha altresì escluso che tale fattispecie possa costituire violazione del bis in idem (che ricorre sono qualora il primo procedimento sia stato portato a conclusione). Ciò premesso, si suggerisce di effettuare una valutazione delle circostanze del caso concreto: se, in ultima analisi, il fatto non presenta particolari profili di gravità, ben potrà essere sanzionato con una censura (soluzione che ci sembra consigliabile), con riserva di interessare l’UPD nel caso di reiterazione dell’infrazione. La decurtazione della retribuzione da parte della Ragioneria è atto autonomo e distinto dalla sanzione disciplinare e rappresenta la conseguenza amministrativa della violazione del principio di corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro subordinato (si veda l’art.1460 c.c.). Ne discende che la trasmissione alla Ragioneria è atto dovuto.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
In tema di procedimento disciplinare per studenti vorrei sapere se è necessario - per la correttezza della procedura - che lo studente sia ascoltato per la propria difesa...
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Abbiamo pubblicato una manifestazione di interesse, atta a "superare" il principio di rotazione sull'incarico triennale RSPP uscente, con affidamento...
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
La circolare prot. n. 90455 del 25 marzo 2026, emanata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, disciplina organicamente i procedimenti finalizzati alla configurazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – nuovamente denominato esame di maturità – per l'anno scolastico 2025/2026. Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dall'articolo 16, comma 4, del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, nonché dal D.M. n. 183 del 2019, come modificato dal D.M. n. 45 del 20 marzo 2026. In forza di tali disposizioni, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi d'esame sono costituite commissioni nella misura di una ogni due classi, ciascuna presieduta da un presidente esterno e composta da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi abbinate, da due membri interni, con riferimento alle discipline individuate dal D.M. n. 13/2026. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame è configurata dalla normativa vigente non come facoltà bensì come obbligo inerente allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, con le sole eccezioni espressamente previste dall'ordinamento. Venendo al quesito specifico, occorre distinguere con precisione tra l'obbligo di presentare l'istanza di nomina e la facoltà di farlo, nonché tra le diverse categorie di personale contemplate dalla circolare. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del citato D.M. n. 183/2019 sono tenuti alla presentazione dell'istanza di nomina in qualità di commissario esterno i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico – ivi compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell'organico – in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, qualora non designati commissari interni o referenti del plico telematico, che insegnino discipline previste dai piani di studio dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per l'ultimo anno di corso, ovvero discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni. Il docente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale presso un istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado è invece collocato dalla Nota in una categoria distinta: quella del personale che ha facoltà, e non obbligo, di presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno, purché ricada in una delle tipologie di cui ai paragrafi 3.c.c. e 3.c.d. della Nota stessa. Ne discende che il docente a tempo parziale della scuola secondaria di secondo grado non è obbligato a presentare il modello ES-1 per la nomina a commissario esterno: la Nota lo annovera esplicitamente tra i soggetti che possono presentare istanza, rimettendo alla loro volontà la scelta di partecipare o meno al procedimento di nomina. Di consegienza la sua eventuale mancata partecipazione al procedimento non è suscettibile di valutazione in sede disciplinare, a differenza di quanto previsto per le categorie di personale su cui grava l'obbligo di presentazione dell'istanza. Tuttavia, è necessario precisare un elemento di rilievo sul piano degli effetti giuridici conseguenti all'eventuale nomina: qualora il docente a tempo parziale decida di presentare istanza e venga effettivamente nominato commissario esterno, egli è obbligato a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno per tutta la durata dell'effettiva partecipazione all'esame. A fronte di tale obbligo, la normativa riconosce al docente il diritto a percepire, per il medesimo periodo, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che avrebbe percepito in assenza della riduzione dell'orario lavorativa, ma ciò esclusivamente ai fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Gli articoli 138 e 139 del D.Lgs 112/98 affidano alla competenza degli Enti Locali diverse funzioni relative all’organizzazione della rete scolastica. In particolare, il testo dell’articolo 139, nella cornice della competenza regionale in merito alla programmazione della rete scolastica, così prevede: …….Sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche….. omissis……… d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche……. Pertanto, in linea generale, una diversa riorganizzazione dell’offerta formativa sul territorio dovrebbe essere comunicata tempestivamente all’Ente Regione, competente in materia, ed inserita nel piano di dimensionamento, in modo da consentire, altresì, all’Ufficio scolastico regionale di modificare i codici meccanografici e all’istituzione scolastica di indicare con chiarezza nel PTOF e comunicare alle famiglie e al personale l’ubicazione dei punti di erogazione del servizio. Dal testo del quesito, pare evincersi che tali passaggi siano già stati perfezionati (altrimenti non sarebbe stato possibile l’attivazione di un nuovo codice meccanografico da parte dell’Ufficio scolastico territoriale). In ogni caso, è consigliabile verificare: - Se siano state approvate le delibere comunali riferite alla diversa utilizzazione dei plessi e allo spostamento dell’offerta formativa - Se di tali delibere sia stata fornita opportuna informazione alla Regione - Se l’Ufficio scolastico territoriale abbia provveduto alla disattivazione dei vecchi codici riferiti alle sedi non più attive, a seguito di decreto di recepimento dell’USR delle delibere degli Enti locali - Se l’istituzione scolastica abbia provveduto ai passaggi di sua competenza per quanto concerne la modifica del PTOF (la formulazione “in accordo con la Dirigente scolastica” appare generica ed insufficiente). In mancanza di uno o più di questi passaggi, sarebbe opportuno convocare una specifica conferenza di servizio tra tutti gli Enti e le istituzioni interessate al fine di definire la questione e di formalizzarla opportunamente in tempi rapidi,
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Nel caso di specie trattasi di docente inidonea utilizzato in altri compiti ai sensi del CCNI 25 giugno 2008 con contratto di utilizzazione. L'art. 8 del suddetto CCNI prevede che l'orario di lavoro del personale inidoneo utilizzato in altri compiti è di 36 ore settimanali. L'orario di servizio è quello previsto nell'ufficio presso il quale il personale medesimo è utilizzato. Al pari del restante personale possono essere adottate le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL (orario flessibile, orario plurisettimanale, turnazioni) in funzione degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto. Analogamente si applicano al personale inidoneo utilizzato le norme sulle ferie, sui permessi brevi, sui ritardi e recuperi compensativi, sulle 35 ore, se ne ricorrono le condizioni così come definito nel CCNL 29 novembre 2007. Ciò premesso, come evidenziato un una nostra precedente risposta in argomento, si ritiene in punto di stretta applicazione normativa che la dipendente di cui al quesito abbia diritto ai permessi per visite specialistiche di cui all'art. 69 del CCNL 2024. Conclusivamente, la docente nella situazione descritta ha diritto alla disciplina dei permessi prevista per il personale ATA (inclusa la misura di 18 ore annue per visite mediche), posto che è utilizzata in compiti amministrativi con orario e disciplina del profilo ATA (36 ore settimanali), fermo restando il mantenimento della qualifica e del trattamento economico di provenienza.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Nel caso di specie i periodi di assenza sono stati i seguenti: congedo parentale 30/3–1/4; ferie 2/4–7/4; malattia 8/4–10/4; permessi legge 104 13/4–15/4. Le giornate di sabato 11 e domenica 12 aprile si collocano fra un periodo di malattia e l’inizio dei permessi L.104, quindi tra due tipi diversi di assenza. Per quanto concerne la malattia personale i giorni festivi che si collocano fra due periodi di assenza per malattia fruiti senza interruzione vanno compresi nel computo della durata del periodo di assenza per malattia. Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 4742 del 30 gennaio 2009 ha, infatti, precisato che secondo il consolidato orientamento in materia di assenze dal servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch'esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio. L'ARAN, con l'O.A. CIRS35 24 febbraio 2021, ha precisato che nel caso in cui due periodi di malattia siano intervallati dalla domenica o - qualora l’articolazione dell’orario preveda che il sabato sia giornata non lavorativa - dal sabato e dalla domenica, l’assenza si considera come un unico periodo di malattia. In merito si rappresenta che la Ragioneria Generale dello Stato – IGOP con nota prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009 ha reso un parere al Dipartimento della Funzione Pubblica (avente ad oggetto l’art.71 del d.l. n. 112/2008) con il quale si chiarisce che “con riferimento all’individuazione della retribuzione giornaliera il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio”. Pertanto, a nostro avviso, le giornate di 11 e 12 aprile sono considerati giorni non lavorativi ( si presuppone che l’attività lavorativa sia su cinque giorni) e quindi "neutri" ai fini delle assenze: conseguentemente non si imputano né a malattia né ai permessi L.104. Conclusivamente, sul presupposto che il sabato sia giorno non lavorativo, il sabato 11/4 e la domenica 12/4 vanno considerati giorni neutri ai fini delle assenze e non devono essere imputati né alla malattia (8–10/4) né ai permessi L.104 (13–15/4).
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Fino all'entrata in vigore del Decreto 119/2011, permessi e congedo straordinario erano considerati due benefici con la medesima finalità per i quali il Legislatore non aveva previsto la possibilità di contemporanea fruizione. Il Decreto 119/2011, però, ha modificato il disposto dell'ex comma 5 dell'articolo 42 del Decreto 151/2001, prevedendo che "per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto”. La Funzione Pubblica nella circolare n. 1 del 3 febbraio 2012 , ha precisato quanto di seguito evidenziato: " Il D.L.vo n. 119 del 2011 ha modificato il disposto dell'ex comma 5 dell'art. 42 in esame, rivedendo all'attuale comma 5 bis che “i genitori, anche adottivi, possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 e 33, comma 1, del presente decreto.”. A seguito della modifica, i genitori possono fruire delle predette agevolazioni (permessi di tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale) anche in maniera cumulata con il congedo straordinario nell'arco dello stesso mese, mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno. La conclusione vale anche nel caso in cui la fruizione delle agevolazioni avvenga da parte di un solo genitore, che, pertanto, nell'arco dello stesso mese può fruire del congedo ex art. 42, commi 5 ss., D.Lgs. n. 151 del 2001 e dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 o del prolungamento del congedo parentale. Analogamente, il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave diversa dal figlio nell'ambito dello stesso mese può fruire del congedo in esame e del permesso di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992. A fronte di alcune richieste di chiarimento in proposito, si precisa, inoltre, che nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo (ovvero di ferie, aspettative od altre tipologie di permesso) e dei citati permessi di cui all'art. 33, comma 3, da parte del dipendente a tempo pieno questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3 giorni) e non è previsto un riproporzionamento"( cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 24/2012 del 1° agosto 2012, prot. n. 37/0014188). La stessa INPS nel messaggio 3114 del 07/08/2018, aveva già precisato che:” Si precisa che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici”. Quindi in risposta al quesito, come specificato per altre analoghe risposte, i tre giorni di permesso mensile previsto dall'art. 33, comma 3, della legge 104/92, possono essere fruiti nello stesso mese insieme al congedo straordinario previsto dall’art. 42 co.5 del D.L.gs 151/2001 e, non c’ è nessuna incompatibilità tra queste due tipologie di assenza. Nel merito, per il caso specifico, la stessa INPS già nella circolare 53/2008 che nel messaggio 3114 del 07/08/2018 (indicazioni condivise nelle nostre risposte) ha precisato che: ”i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici”. Quindi, a nostro avviso, il sabato e la domenica, ricadenti tra le due tipologie di assenza non vanno computati nel calcolo del congedo biennale. (sabati/domeniche del periodo 12/05/2026–29/05/2026) Pertanto, a nostro avviso, applicando i criteri richiamati, le giornate di sabato e domenica 16-17 e 23-24 maggio vanno considerate «neutre» e non imputabili al congedo straordinario biennale Analogo discorso va fatto, a nostro avviso, per i giorni 1, 2, 3 maggio 2026 (in quanto compresi tra congedo biennale e giorno di permesso e quindi neutri ai fini delle assenze.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Il rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall'art. 37 del CCNL comparto scuola del 2007. In base a esso, “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”. Al fine di prorogare il contratto del supplente, mantenendolo in servizio sulle classi assegnate al docente sostituito con conseguente impiego del titolare in supplenze o nello svolgimento di interventi educativi e didattici, l'assenza di quest'ultimo (150 giorni, ridotti a 90 nelle classi terminali) deve essere “continuativa”. La continuità del periodo o dei periodi di assenza è interrotta se il titolare riprende servizio (anche un solo giorno) nella classe o nelle classi a lui assegnate, mentre non risulta tale se il rientro è meramente “formale”, come accade in occasione della sospensione dell’attività didattica in corrispondenza delle festività natalizie o pasquali. Perché vengano meno i presupposti di applicazione dell’art. 37 citato, in buona sostanza, occorre il rientro effettivo in classe del docente mentre non è sufficiente un rientro “convenzionale” durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. A tale proposito, la circolare MIUR n. 6 del 28/10/2016 ricorda, al punto c), l'Orientamento applicativo ARAN SCU_101 dell'11ottobre 2016 secondo cui “dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell'attività didattica rientrano nel computo dell'assenza continuativa del docente, che l'inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica degli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico”. Detto Orientamento applicativo, alla domanda “Ai fini del mantenimento in servizio del supplente con rientro del titolare dopo il 30 aprile, nei 150 giorni di assenza del titolare (ridotti a 90 se classi terminali) vanno inclusi i giorni di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale/Pasqua) anche se non ha coperto tali periodi con certificazione di assenza?”, risponde: “ Per quanto concerne il rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile, l'art. 37 del CCNL del 29/11/2007, prevede espressamente che “al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”. Pertanto, dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell'attività didattica rientrano nel computo dell'assenza continuativa del docente, e che l'inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico. Inoltre, per la valutazione dei giorni di sospensione delle lezioni ai fini della loro esclusione dal computo, è ritenuta essenziale l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa del dipendente". L'ARAN, con il successivo O.A. del 24 febbraio 2021 CIRS55, ha ulteriormente precisato che ai fini dell'applicazione della disposizione pattizia ciò che rileva è la continuità dell'assenza. Sotto tale profilo, l'assenza si considera non continuativa qualora si verifichi l'effettiva ripresa del servizio da parte del lavoratore. Ne consegue che, in assenza di una effettiva ripresa del servizio, nel computo dell'assenza continuativa del docente si considerano anche i citati giorni di sospensione delle lezioni. Ovviamente, in assenza di specifiche indicazioni contrarie, la classe quinta della scuola primaria è classe terminale, poiché posta al termine non già del ciclo ma dell’ordine di scuola relativo e dunque sarà sufficiente una assenza – computata nel modo anzidetto – pari a 90 giorni affinché dal rientro del titolare dopo il 30 aprile scaturiscano le conseguenze delineate dall’art. 37 CCNL comparto scuola 2007. Infine, sulla messa a disposizione durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si osserva quanto segue. A tale riguardo, la nota MEF prot. n. 108127/1999 ha precisato che “diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l'inizio della sospensione delle attività didattiche (quali giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo)… In tale ipotesi poiché la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del dirigente scolastico la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”. In merito a cosa debba intendersi per ripresa del servizio, il MEF ha dunque specificato che "ricade nella responsabilità del dirigente scolastico la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio". Pertanto, è responsabilità del dirigente individuare le modalità per attestare la ripresa del servizio al termine di un periodo di assenza, in coincidenza con un periodo di sospensione dell’attività didattica (ad esempio, richiedendo la manifestazione di disponibilità al servizio tramite PEC o peo). In altri termini, come affermato in altri pareri presenti in banca dati, la disponibilità alla ripresa del servizio può anche essere manifestata con una e-mail, nella quale si dichiara cessata la condizione ostativa al servizio e la messa a disposizione. Ciò è confermato, ancora una volta, da un orientamento applicativo ARAN, SCU_111 del 31 marzo 2020. Alla domanda: “Come si calcolano i giorni di sospensione delle attività didattiche nel caso in cui il docente si assenti per malattia il giorno prima delle vacanze di Natale o di Pasqua e il giorno di ripresa dopo le suddette vacanze?”, ARAN ha infatti risposto come segue. “A tal riguardo questa Agenzia ritiene opportuno richiamare la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 15.06.99, prot. n. 108127 secondo cui “…..i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia, giustificati da due separati certificati che non li contemplino, siano comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi……Si deve, infine, precisare che diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo d’istituto la dichiarazione dell’avvenuta ripresa del servizio”. Ovviamente, proprio perché è responsabilità del dirigente attestare la ripresa del servizio ed è dunque lo stesso a dover individuare le relative modalità di verifica, può richiedere ai docenti una dichiarazione di cessazione della condizione ostativa allo svolgimento dell’attività lavorativa e una messa a disposizione nei confronti della scuola.
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Data di pubblicazione: 13/04/2026
Le istruzioni per la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, per il personale scolastico, sono contenute nella nota RGS n. 72696 del 4 settembre 2013. Esse mantengono la loro validità, salvo che per quanto riguarda l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di mettere il dipendente in condizione di poter fruire delle ferie e avvertirlo che, in caso di mancata fruizione, le stesse non potranno essere monetizzate (Cass., n. 16715/2024). Dette istruzioni, preliminarmente, ricordano quanto previsto dalle seguenti disposizioni di legge: - articolo 5, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che stabilisce l'obbligo di far fruire ai dipendenti delle ferie spettanti e il correlato divieto di monetizzazione, con previsione di responsabilità erariale e disciplinare dei dirigenti, in caso di violazione. La norma non si applica al personale scolastico supplente, ma solo limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie; - articolo 1, commi 54-55-56 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In particolare, il comma 55 modifica l'articolo 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 nel senso sopra citato e il comma 56 rende tali disposizioni inderogabili dai contratti collettivi. In base alla normativa richiamata, le ferie non godute al termine del rapporto per il personale ATA con contratto fino al 30 giugno non sono, di norma, monetizzabili. La monetizzazione è ammessa - come da istruzioni della RGS - in casi ristretti e tassativi, come nel caso di supplenze molto brevi (non è però il caso in oggetto) o in altri casi residuali, che la RGS individua in quelli previsti dalla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 32937 del 6 agosto 2012: - la sospensione del rapporto di lavoro, alla quale segua la cessazione; - casi previsti dal CCNL applicabile. Per il comparto Istruzione e ricerca, la Dichiarazione congiunta n. 2 in calce all'articolo 38 del CCNL 18/01/2024 prevede quanto segue: "In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che [...] all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012". In conclusione, alla luce della normativa richiamata, le ferie non godute da personale ATA con contratto fino al 30 giugno non si monetizzano ordinariamente: la scuola deve attivare la pianificazione e l'invito formale alla fruizione e, in ultima istanza, procedere all'assegnazione d'ufficio delle ferie. La monetizzazione resta possibile solo in quei casi eccezionali, sopra descritti, di oggettiva impossibilità alla fruizione; fuori di tali casi, la monetizzazione comporta responsabilità erariale e disciplinare del dirigente scolastico.
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